[doc. web n.
1144445]
[v. anche Comunicato stampa ]
Trattamento dei dati sensibili
nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 170 del 23
luglio 2005)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la normativa internazionale e
comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali
(direttiva
n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
Vista la documentazione in
atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
PREMESSO:
1. Considerazioni
introduttive
Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio
2004 ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al
trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera
amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a
compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il
proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte
alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali.
In questo quadro, il Garante rileva,
però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno
dato piena attuazione al Codice.
In particolare, questa Autorità
segnala che non sono state ancora introdotte le garanzie previste in
ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili
particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero
dei c.d. dati "sensibili".
La vicenda incide in termini rilevanti
sulla sfera dei diritti dei cittadini.
L'utilizzo di queste informazioni
(concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa,
politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed
etnica) è inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla
disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno
che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e
siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.).
Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario.
L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il
diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma
comporta anche una violazione del diritto comunitario.
Il ritardo accumulato su questo piano
è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche
dopo l'approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno
infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di
diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle
amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza
dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto
ingiustificata.
L'Autorità esprime viva preoccupazione
in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre
prossimo.
Se non interverranno per tale data i
necessari atti di natura regolamentare il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere
dal 1° gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati
sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito,
con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e
per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità
dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di
provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del
trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004,
n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11,
commi 1, lett. a) e 2, del Codice).
Nel quadro della tematica in esame, le
amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo -accanto ad altri doveri
in materia- di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni
vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto
riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano queste
informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico
individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto
regolamentare cui va data ampia pubblicità (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice).
Non si tratta di un mero adempimento
formale, oppure di una semplice ricognizione di prassi esistenti,
poiché da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i
cittadini interessati.
Gli schemi dei regolamenti devono
essere sottoposti al Garante per l'espressione del parere, cui i
soggetti pubblici devono poi conformarsi.
Considerata l'ampiezza del settore, il
Codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo
per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere
pertanto espresso un unico parere.
Per contribuire alla corretta
applicazione del Codice, il Garante ha intensificato la
collaborazione finalizzata alla predisposizione di tali schemi tipo
con organismi rappresentativi di regioni, autonomie locali ed
università, nonché, in riferimento alle rispettive funzioni
istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Dipartimento della funzione pubblica.
Il Garante resta però in attesa di
ricevere per il parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti,
sia gli schemi di regolamento predisposti da singole
amministrazioni.
2. Aspetti
procedurali
Diversi documenti del Garante e più di una
circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza,
ribadita dal Codice, che le amministrazioni non possono avvalersi,
nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati
regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo
interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di
incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi (Provv.
Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 19; note del
Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei ministri
il 10 settembre 1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p.
26 e n. 20, p. 36).
Spetta ai soggetti pubblici che
trattano i dati adottare l'atto di natura regolamentare, o
avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento di
riferimento, oppure promuovendo l'adozione di un regolamento da
parte della competente amministrazione di riferimento la quale
eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (es.: artt.
4 e 14 d.lg 30 marzo 2001 n. 165 e, a titolo esemplificativo, artt.
8 e ss. d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 e 9 d.lg. 29 ottobre 1999, n.
419).
Gli atti di natura regolamentare da
adottare devono essere predisposti previa ricognizione attenta dei
trattamenti di dati sensibili e giudiziari in fase di attuale
trattamento o che si intende trattare in futuro.
Occorre poi tenere presente che
potranno essere prese in considerazione nei regolamenti le sole
finalità di rilevante interesse pubblico già individuate
specificamente dal Codice o, come quest'ultimo prevede, da
un'espressa previsione di legge che, anche se collocata fuori del
Codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti
(art. 20 e Parte II del Codice).
La ricognizione, che presuppone il
necessario coinvolgimento delle articolazioni interne del soggetto
pubblico interessato, permette a quest'ultimo di effettuare anche
un'ulteriore verifica circa la rispondenza dei trattamenti in corso
con i principi del Codice oggi già direttamente applicabili (e
ovviamente da rispettare anche in sede regolamentare), nonché di
adeguare prontamente procedure in atto eventualmente non conformi a
legge (principio di indispensabilità in rapporto alle finalità
perseguite; verifiche periodiche dei vari requisiti dei dati
-esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, ecc.- e del loro
rapporto con gli adempimenti da svolgere; scelta di modalità volte a
prevenire violazioni di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei
dati sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati;
particolari cautele rispetto a dati riferiti a terzi non
direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere;
divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del Codice).
3. Il parere del
Garante
Gli atti di natura regolamentare devono essere
adottati, in ogni caso, in conformità al parere del
Garante. Come accennato, il parere può essere espresso anche su
schemi tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie
in riferimento ad altre amministrazioni e semplifica, inoltre,
l'iter di approvazione degli atti.
Infatti, una volta espresso dal
Garante il parere su uno schema tipo riguardante l'attività di
soggetti pubblici che svolgono attività omogenee, lo schema di
ciascun regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a
questa Autorità, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e
conforme allo schema tipo esaminato.
É invece necessario sottoporre al
Garante uno schema di regolamento per uno specifico parere
solo se:
a) manca uno schema tipo già
esaminato dall'Autorità;
b) vi è uno schema tipo al quale
l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o
integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori
categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento)
casi in esso non considerati nello schema
tipo.
Anche in questi due casi, il Garante è
impegnato ad esprimere il parere nel termine di 45 gg. dal
ricevimento della richiesta (o nei 20 gg. dal ricevimento degli
elementi istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate),
decorsi i quali, se non interviene un parere formale, il soggetto
può adottare comunque il regolamento e proseguire poi il trattamento
(art. 154, comma 5, del Codice).
4. Contenuto dell'atto
regolamentare e pubblicità
In questa sede, Il Garante
intende fornire alle amministrazioni che non potranno avvalersi di
schemi tipo alcune prescrizioni di carattere generale per
contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più
attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte
dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla
tematica.
Questa particolare attenzione è ancor
più necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà
lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia
disciplinato espressamente nei regolamenti.
Lo schema di regolamento deve
contenere sinteticamente, ma in termini adeguati ed agevolmente
comprensibili, le seguenti indicazioni specificate per
categorie.
-
Dati
indispensabili
Occorre individuare le tipologie di
informazioni sensibili e giudiziarie che si devono necessariamente
utilizzare in rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo
cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle
sole informazioni per ciò strettamente indispensabili
(art. 22, comma 3, del Codice). I dati vanno indicati
solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente
sommarie.
-
Operazioni di trattamento
indispensabili
Vanno parimenti individuate le operazioni
che si devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità
di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate per
legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato e
per le quali sono pertanto necessarie più garanzie. Anche in
questo caso la descrizione è per tipologie, evitando indicazioni
del tutto generiche circa l'impiego delle informazioni.
Tra
tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte pressoché
interamente mediante siti web, o volte a definire in
forma completamente automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati
gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del
trattamento (art. 22, c. 9, 10 e 11, del Codice), nonché la
comunicazione dei dati a terzi.
Si possono invece indicare
più sinteticamente le operazioni "ordinarie" e più ricorrenti di
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione
ecc.).
-
Ulteriore contenuto dello
schema di regolamento
É opportuno che il soggetto
pubblico descriva sinteticamente, in termini comunicativi, anche
la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli
aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini.
Non è
quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non
richiesti dal Codice; né è richiesta la riproduzione analitica
delle disposizioni del Codice (in particolare, degli
artt. 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.).
Andrebbe altresì evitato
di disciplinare situazioni già adeguatamente regolate sul piano
legislativo e regolamentare quanto ai tipi di dati e di
operazioni, come avviene nel caso dei dati personali trattati per
effetto di un accesso a documenti
amministrativi (artt. 59 e 60 del
Codice; l. n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Va inoltre rilevato
in questa sede che la normativa sugli obblighi e compiti che
rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari deve
essere oggetto di un espresso riferimento nell'informativa da
rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del Codice). L'indicazione
di tale normativa può essere quindi utile anche nell'ambito dello
schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda
erroneamente in considerazione attività che, pur essendo demandate
al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una fonte
primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il
trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non
considerate "rilevanti finalità di interesse pubblico".
Da
ultimo, tra le garanzie individuate dal Codice figura il diritto
dei cittadini di conoscere con quali modalità sono utilizzate le
predette informazioni che lo riguardano (art. 20, comma 2, del Codice).
Va
pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di
intraprendere, in aggiunta alla pubblicità legale da assicurare
agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti, adeguate
iniziative per assicurare idonea conoscibilità alle scelte
adottate a proposito dei dati sensibili e giudiziari, utilizzando
non solo i siti web istituzionali, ma anche le iniziative
di comunicazione istituzionale cui essi sono
tenuti.
Riservandosi di concludere
rapidamente in separata sede i processi di collaborazione già
avviati con alcuni organismi rappresentativi di soggetti pubblici,
il Garante ritiene infine doveroso prescrivere in questa sede a
tutti i soggetti pubblici interessati di adottare le predette
misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune.
A tal
fine, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti pubblici, in
allegato al presente provvedimento, un modello di riferimento per
redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello già predisposto
dal Garante il 17 gennaio
2002.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del
Codice, prescrive ai titolari di
trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento
di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine
di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni
vigenti;
b) dispone che copia del presente
provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del
Codice.
Roma, 30 giugno
2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO in formato PDF 
ALLEGATO
Art. ...
1. Il presente regolamento, in
attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
(artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di
operazioni indispensabili a ... per perseguire le finalità di
rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita
previsione di legge.
Art. ...
1. Ai sensi dell'art. 1, ... ,
per le finalità di ... tratta le seguenti tipologie di dati
sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito
indicati.
INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL
CONTESTO
Indicare sinteticamente il contesto in
cui il trattamento è effettuato (es.: gestione del rapporto di
lavoro del personale), descrivendo anche, con linguaggio
chiaro e comunicativo, le caratteristiche principali del trattamento
e del flusso informativo
FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE
Indicare le finalità di rilevante
interesse pubblico specificamente indicate dal Codice o da una norma
di legge e il relativo riferimento normativo (es., instaurare e
gestire il rapporto di lavoro di qualunque tipo con il personale
dipendente, anche a tempo parziale o temporaneo, nonché altre forme
di lavoro non subordinato).
FONTE
NORMATIVA
Indicare, se possibile, le fonti
normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato
(es.: artt. 2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970;
d.lg. n. 165/2001; d.lg. n. 151/2001).
TIPI DI DATI
TRATTATI
(barrare le caselle
corrispondenti)
-
origine □ razziale □ etnica
-
convinzioni □ religiose □
filosofiche □ d'altro genere
-
convinzioni □ politiche □ sindacali
-
stato di salute □
patologie attuali □ patologie
pregresse
□ terapie in
corso □ anamnesi familiare
-
vita sessuale □
-
dati di carattere giudiziario (art.
4, comma1, lett. e), del Codice)□
OPERAZIONI ESEGUITE
(barrare le caselle
corrispondenti)
Particolari forme di
trattamento
-
Trattamento automatizzato volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini
dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario
(specificare quali ed indicarne i motivi o la base
normativa):
...........................................
-
Comunicazione ai seguenti soggetti per le
seguenti finalità (indicare l'eventuale base
normativa):
...........................................
-
Diffusione (specificare l'ambito ed indicare
l'eventuale base
normativa):
...........................................
-
Altre operazioni (indicare eventuali altre
operazioni effettuate sui dati, diverse da quelle sopra
indicate):
...........................................
Altre tipologie più ricorrenti
di trattamento
-
Raccolta:
□ presso gli
interessati □ presso
terzi
-
Elaborazione: □ in
forma cartacea
□ con modalità
informatizzate
-
Altre operazioni indispensabili
rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle
"ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la
cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge
(specificare):
...........................................