[doc. web n. 1272225]
Trattamento dei dati sensibili
e giudiziari da effettuarsi presso le regioni, le province autonome
e le aziende sanitarie - 13 aprile 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Vista la richiesta di parere sullo
schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati personali
sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le
province autonome, le aziende sanitarie, gli enti
regionali/provinciali, gli enti vigilati e controllati dalle regioni
e dalle province autonome, presentata dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome (prot. n. 2393/A1 INFO-A4SAN del
23 giugno 2004 e n. 1359/A1 INFO/A4 SAN del 28 marzo 2006
);
Vista la documentazione in
atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
PREMESSO:
La Conferenza delle regioni e delle
province autonome ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno
schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati personali
sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le
province autonome, le aziende sanitarie, gli enti
regionali/provinciali e gli enti vigilati e controllati dalle
regioni e dalle province autonome.
Le regioni e le province autonome, le
aziende sanitarie, gli enti regionali/provinciali e gli enti
vigilati e controllati dalle regioni e dalle province autonome, al
pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati
sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dagli artt. 75 e
seguenti del Codice per i trattamenti effettuati dalle aziende
sanitarie per finalità di diagnosi, prevenzione e cura della
salute), in base ad un'espressa disposizione di legge nella
quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza
di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la
finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare
e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al
parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari,
nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il
trattamento.
A tale scopo, le regioni e le province
autonome sono tenute ad adottare un atto di natura regolamentare
conforme al parere reso dal Garante, che, in armonia con il
principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di
tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi-tipo
(art. 20 del Codice).
In questa prospettiva, il Garante ha
intrapreso alcune iniziative con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, che ha così predisposto lo schema tipo di
regolamento in esame al fine di identificare i tipi di dati che le
regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti
regionali/provinciali e gli enti vigilati e controllati dalle
regioni e dalle province autonome intendono trattare, con le
operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del
Codice).
Il regolamento che verrà predisposto
dalle regioni e dalle province autonome per il trattamento dei dati
personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso tali enti e
presso le aziende sanitarie, gli enti regionali/provinciali e gli
enti vigilati e controllati dalle regioni e dalle province autonome
non dovrà essere sottoposto nuovamente al Garante per il parere,
qualora sia adottato in conformità allo schema tipo.
Eventuali, ulteriori trattamenti di
dati sensibili e/o giudiziari non considerati nello schema in esame
non potranno essere effettuati. Laddove si renda indispensabile
trattare ulteriori categorie di dati, o eseguire altre operazioni di
trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico
individuate dalla legge, le integrazioni o modifiche dovranno essere
sottoposte nuovamente al parere del Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
ai sensi degli articoli 20, comma 2,
e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole
sullo schema tipo di regolamento predisposto dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome per il trattamento dei
dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le
regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti
regionali/provinciali e gli enti vigilati e controllati dalle
regioni e dalle province autonome in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi.
Roma, 13 aprile 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli