[doc. web. n. 1104892]
Contributo spese in caso di esercizio dei
diritti dell'interessato
(G.U. n. 55 del 8 marzo
2005)
Registro delle
Deliberazioni
n. 14 del 23 dicembre 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
VISTO l'art. 12, lett. a), della
direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso
dell'interessato ai dati personali che lo riguardano e a talune
informazioni sul loro trattamento deve essere garantito liberamente
e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o
spese eccessivi;
VISTO l'art. 8 della convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98;
VISTI gli articoli da 7 a 10 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196) in tema di esercizio dei diritti dell'interessato e,
in particolare, di esercizio del diritto di accesso;
RILEVATO che il principio introdotto
dalla previgente disciplina (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996;
art. 17, commi 7 e 8, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501) e confermato dal
Codice è quello della tendenziale gratuità dell'esercizio del
diritto di accesso, trattandosi appunto di un diritto e non di
richiesta di prestazione dietro corrispettivo;
VISTO l'art. 10, commi 7 e 8, del
Codice in riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e
c), secondo cui si può eventualmente chiedere all'interessato un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per
la ricerca effettuata in ciascun caso specifico, anziché la
copertura di tutti gli eventuali costi derivanti dall'esercizio del
diritto, solo a seguito di alcune richieste (richiesta di conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano
l'interessato, oppure dell'indicazione dell'origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento o della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
CONSIDERATO che il predetto contributo
spese può essere chiesto quando non risulta confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato e che il medesimo contributo,
oltre a non poter eccedere i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico, non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale; rilevato che il Garante può individuare l'importo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente;
RILEVATO che l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato deve intendersi confermata, agli effetti
dell'applicazione del presente provvedimento, anche quando i dati
cancellati o non più reperibili risultino, comunque, essere stati
trattati in precedenza;
CONSIDERATO che, se risulta confermata
l'esistenza di dati, può essere chiesto un contributo spese quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione;
RITENUTA la necessità di determinare
in termini generali la predetta misura del contributo spese
relativamente ai menzionati casi di esercizio del diritto di accesso
ai dati personali o a talune informazioni;
CONSIDERATO
ALTRESÌ:
1. Casi considerati di
esercizio dei diritti
Il presente
provvedimento riguarda le seguenti istanze rivolte a qualunque
titolare del trattamento pubblico o privato, in conformità al Codice
(artt. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), 8 e
9):
-
richiesta di ottenere conferma
dell'esistenza di dati personali;
-
richiesta di ottenere la
comunicazione dei dati in forma intelligibile;
-
richiesta di ottenere
l'indicazione dell'origine dei dati;
-
richiesta di conoscere le finalità
del trattamento;
-
richiesta di conoscere le modalità
del trattamento;
-
richiesta di conoscere la logica
applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici.
Il contributo spese in esame non si
riferisce, quindi, all'esercizio di diritti dell'interessato diversi
da quelli sopra specificamente indicati (ad esempio, non è
ipotizzabile un contributo in caso di richiesta di rettificazione o
di opposizione al trattamento).
Gli importi massimi del contributo
spese qui previsti in base al Codice sono determinati tenendo conto
della normativa comunitaria e internazionale, della corrispondente
misura prevista anteriormente al Codice e della necessità di non
rendere oneroso l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Il principio generale resta, infatti,
quello secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ai dati che
riguardano l'interessato è gratuito.
2. Casi in cui non
risulta confermata l'esistenza dei dati
In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata
l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese
non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un
riscontro.
Tale contributo, per disposizione di
legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Ciò premesso, l'importo massimo che
può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro
dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già
previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; art.
17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998).
Con riferimento al medesimo caso in
cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso
contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro
2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con
strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita
oralmente.
Il contributo spese di cui al presente
punto 2 non può essere chiesto quando i dati, cancellati o comunque
non reperibili, risultano essere stati comunque trattati in
precedenza.
3. Casi in cui risulta
confermata l'esistenza dei dati
Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta
dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere
chiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di
riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali
figurano.
L'interessato può infatti richiedere
specificamente la riproduzione di uno speciale supporto sul quale
sono presenti già i dati personali (art. 10, comma 8).
Tale caso riguarda solo le richieste
di comunicare i dati in forma intelligibile e non attiene, inoltre,
alle richieste di trasporre i dati su supporti di uso più comune,
come ordinari floppy disk o cd-rom, concernendo solo
richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali
audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti
magnetici.
In riferimento a questi casi, si deve
ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di
contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati,
sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di
ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo
riguardano.
Sulla base di una valutazione
ponderata delle principali situazioni verificabili, e della
circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va
ritenuta congruo l'importo di euro venti.
Si tratta di un importo massimo in
quanto, anche in questo caso, il contributo non può comunque
eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso
specifico;
VISTI gli altri atti
d'ufficio;
VISTE le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Giuseppe
Santaniello;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
determina gli importi relativi al
contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato
nei termini di cui in motivazione e prescrive ai titolari del
trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice
in materia di protezione dei dati personali di adottare le misure
necessarie indicate nel presente provvedimento per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti.
Roma, 23 dicembre
2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli